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La conversione di una patente estera prevede la sostituzione del documento di guida con uno italiano.

Conversione patente comunitaria 

La procedura è destinata ai conducenti in possesso di patente rilasciata da uno stato dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo che ottengono una residenza anagrafica o una residenza normale in Italia.

Le patenti di guida rilasciate da stati appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo sono equiparate alle patenti italiane.

Chi ha una patente di guida comunitaria con la scadenza prevista dalle norme dell'Unione europea (art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE) può circolare regolarmente fino alla data della scadenza.
Terminato il periodo di validità occorre convertire la patente estera presso un Ufficio della Motorizzazione Civile. Dopo la conversione il documento estero è ritirato e restituito allo Stato che l'aveva emesso.
La conversione può essere richiesta anche prima della scadenza. In questo caso il conducente ottiene una patente italiana con la stessa data di scadenza di quella estera oppure, se presenta un certificato medico di rinnovo, una patente italiana con un nuovo periodo di validità secondo le scadenze previste in Italia.

Invece chi ha una patente comunitaria senza scadenza oppure con scadenza superiore a quanto previsto dalle norme dell'Unione europea (art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE) deve convertire la patente estera dopo due anni dall’acquisizione della residenza anagrafica o della residenza normale nel nostro Paese. Quest'obbligo vale anche per chi, residente in Italia, debba essere sottoposto ad un provvedimento di revisione della patente di guida.  

Tutti i cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato membro che acquisiscono la residenza in Italia devono osservare le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente e di controllo medico.

Se la patente è scaduta è sempre possibile presentare la domanda di conversione, naturalmente allegando il certificato medico e sapendo che potrà essere necessario verificare la titolarità della patente e il fatto che non sia soggetta a provvedimenti sanzionatori (cioè non sia sospesa, né ritirata, né revocata).

Se sono passati tre anni dalla scadenza della patente si è generalmente sottoposti ad un provvedimento di revisione della stessa.

Non è possibile rinnovare o convertire patenti dell'Unione Europea rilasciate a seguito di conversione se il documento originario è stato rilasciato da uno Stato extracomunitario con cui non vi sono le condizioni di reciprocità previste dall'art. 136 del Codice della Strada.

Conversione patente non comunitaria

Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno dall’acquisizione della residenza.
Dopo un anno è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente.
Ciò è possibile se lo Stato che ha rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia.

Stati non appartenenti all'Unione europea/Spazio economico europeo che rilasciano patenti convertibili in Italia:

Albania (nuovo accordo valido fino al 12 luglio 2026)
Algeria
Argentina
Brasile (accordo valido fino al 13 gennaio 2023)
El Salvador (accordo valido fino al 4 agosto 2021)
Filippine
Giappone
Israele (accordo valido fino al 22 agosto 2028)
Libano
Macedonia (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 23 gennaio 1998)
Marocco (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 26 novembre 1991)
Moldova
Principato di Monaco
Gran Bretagna e Irlanda del nord (applicabile a Gibilterra, Baliato di Guernsey, Isola di Man, Baliato di Jersey) (accordo valido fino al 30 marzo 2028, prorogabile con consultazioni ) 
Repubblica di Corea
Repubblica di San Marino
Serbia (accordo valido dal 17 dicembre 2023 al 17 dicembre 2028)
Sri Lanka (accordo valido fino al 4 marzo 2022)
Svizzera (accordo valido fino al 12 giugno 2026)
Taiwan
Tunisia
Turchia (accordo valido fino al 18 luglio 2028)
Ucraina (accordo valido fino al 24 gennaio 2027)
Uruguay (accordo valido fino al 17 maggio 2020)

Stati esteri che rilasciano patenti convertibili in Italia solo ad alcune categorie di cittadini:

Canada (personale diplomatico e consolare)
Cile (personale diplomatico e loro familiari)
Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)

La conversione senza esami è possibile solo se

la patente estera è stata conseguita prima di acquisire la residenza in Italia
il titolare della patente è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda (chi è residente da più di quattro anni dovrà sostenere l'esame di revisione)

Non possono essere convertite patenti estere ottenute per conversione di altra patente estera non convertibile in Italia.

Per la conversione di patenti di alcuni stati è richiesta traduzione giurata del documento di guida.

Eventuali ulteriori istruzioni specifiche per la conversione di patenti rilasciate da alcuni stati non comunitari sono precisate negli appositi accordi di reciprocità, alcuni dei quali sono disponibili nella tabella indicata in precedenza.
In ogni caso per la documentazione completa occorre rivolgersi all'Ufficio motorizzazione civile.

Documenti necessari:

La fotocopia del codice fiscale; la fotocopia del documento d’identità del candidato, mentre l’originale dovrà essere mostrato in sede d’esame
Permesso di soggiorno se il candidato è un cittadino extracomunitario
Fotocopia della ricevuta della visita di idoneità psicofisica rilasciata da un medico abilitato, con data non anteriore a 3 mesi se la visita è effettuata da un medico monocratico, non anteriore a 6 mesi se è effettuata da una Commissione medica locale
Due fotografie in formato tessera

In quale sede

CAPENA

Piazza della Libertà, 7
00060 Capena (RM)

autoscuola.capena@polimar.it
Tel. 06/41614500 – 389/5589650

orari: lun/ven 10:00-13:00 – 14:00-19:00
sab 08:30-12:30 

Indicazioni stradali

FIANO ROMANO

Via Procoio, 31
00065 Fiano Romano (RM)

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orari: lun/ven 08:30-19:00 sab 08:30-12:30

Indicazioni stradali

POMEZIA

Via Ardeatina Km 22.700
00040 Pomezia (RM)

pomezia.revisioni@polimar.it
autoscuola.pomezia@polimar.it

06/41614480 – 366/8967396

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