La conversione di una patente estera prevede la sostituzione del documento di guida con uno italiano.
Conversione patente comunitaria
La procedura è destinata ai conducenti in possesso di patente rilasciata da uno stato dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo che ottengono una residenza anagrafica o una residenza normale in Italia.
Le patenti di guida rilasciate da stati appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo sono equiparate alle patenti italiane.
Chi ha una patente di guida comunitaria con la scadenza prevista dalle norme dell'Unione europea (art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE) può circolare regolarmente fino alla data della scadenza.
Terminato il periodo di validità occorre convertire la patente estera presso un Ufficio della Motorizzazione Civile. Dopo la conversione il documento estero è ritirato e restituito allo Stato che l'aveva emesso.
La conversione può essere richiesta anche prima della scadenza. In questo caso il conducente ottiene una patente italiana con la stessa data di scadenza di quella estera oppure, se presenta un certificato medico di rinnovo, una patente italiana con un nuovo periodo di validità secondo le scadenze previste in Italia.
Invece chi ha una patente comunitaria senza scadenza oppure con scadenza superiore a quanto previsto dalle norme dell'Unione europea (art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE) deve convertire la patente estera dopo due anni dall’acquisizione della residenza anagrafica o della residenza normale nel nostro Paese. Quest'obbligo vale anche per chi, residente in Italia, debba essere sottoposto ad un provvedimento di revisione della patente di guida.
Tutti i cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato membro che acquisiscono la residenza in Italia devono osservare le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente e di controllo medico.
Se la patente è scaduta è sempre possibile presentare la domanda di conversione, naturalmente allegando il certificato medico e sapendo che potrà essere necessario verificare la titolarità della patente e il fatto che non sia soggetta a provvedimenti sanzionatori (cioè non sia sospesa, né ritirata, né revocata).
Se sono passati tre anni dalla scadenza della patente si è generalmente sottoposti ad un provvedimento di revisione della stessa.
Non è possibile rinnovare o convertire patenti dell'Unione Europea rilasciate a seguito di conversione se il documento originario è stato rilasciato da uno Stato extracomunitario con cui non vi sono le condizioni di reciprocità previste dall'art. 136 del Codice della Strada.
Conversione patente non comunitaria
Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno dall’acquisizione della residenza.
Dopo un anno è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente.
Ciò è possibile se lo Stato che ha rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia.
ELENCO DEGLI STATI (non appartenenti all'Unione europea/Spazio economico europeo) LE CUI AUTORITA’ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSSERE CONVERTITE IN ITALIA:
ALBANIA (fino al 12 luglio 2026)
ALGERIA
ARGENTINA
BOSNIA ed ERZEGOVINA (fino al 17/03/2030)
BRASILE (fino 28/04/2030)
FILIPPINE
GIAPPONE
ISRAELE (fino al 22/08/2028)
KOSOVO (fino al 29/01/2030)
LIBANO
MACEDONIA
MAROCCO (fino al 3/06/2030)
MOLDAVIA
PRINCIPATO DI ANDORRA (fino al 31/08/2029)
PRINCIPATO DI MONACO
REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (Accordo applicabile a patenti rilasciate in Gran Bretagna - Irlanda del Nord - Gibilterra - Baliato di Guernsey - Isola di Man - Baliato di Jersey) (fino al 30/03/2028)
REPUBBLICA DI COREA
REPUBBLICA DI SAN MARINO
REPUBBLICA DI SERBIA (fino al 17/12/2028)
SVIZZERA (fino al 12/06/2026)
TAIWAN
TUNISIA (fino al 20/07/2030)
TURCHIA (fino al 18/07/2028)
UCRAINA (fino al 24/01/2027)
Per gli Stati extracomunitari sopra elencati, la possibilità di convertire alcuni tipi di modelli di patenti extracomunitarie deve sempre essere preventivamente verificata presso gli sportelli degli Uffici Motorizzazione (verranno accettate solamente modelli di patente extracomunitarie previste dai relativi accordi di reciprocità).
ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA’ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI.
Canada: personale diplomatico e consolare
Cile: diplomatici e loro familiari
Stati Uniti: personale diplomatico e consolare e loro familiari
Zambia: cittadini in missione governativa e loro familiari
La conversione senza esami è possibile solo se:
Per la conversione di patenti di alcuni stati è richiesta traduzione giurata del documento di guida.
Eventuali ulteriori istruzioni specifiche per la conversione di patenti rilasciate da alcuni stati non comunitari sono precisate negli appositi accordi di reciprocità, alcuni dei quali sono disponibili nella tabella indicata in precedenza.
In ogni caso per la documentazione completa occorre rivolgersi all'Ufficio motorizzazione civile.
Documenti necessari:
Via Tiberina 34i
00060 Capena (RM)
autoscuola.capena@polimarservice.it
agenzia.capena@polimarservice.it
Tel. 06/41614500 – 389/5589650
orari: lun/ven 8:30-19:00
sab 08:30-12:30
Via Procoio, 31
00065 Fiano Romano (RM)
autoscuola.fiano@polimar.it 06/41614396 - 329/6874003
agenzia.fiano@polimar.it 06/41614396 - 331/7473392
prenotazioni@polimar.it 06/41614300 - 329/6873907
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assicurazioni@polimar.it 329/6893683
orari autoscuola/agenzia: lun/ven 08:30-19:00 sab 08:30-12:30
orari ufficio revisioni/collaudi: lun/ven 08:30-18:30 sab 08:30-12:30
Indicazioni stradaliVia Ardeatina Km 22.700
00040 Pomezia (RM)
pomezia.revisioni@polimar.it
autoscuola.pomezia@polimar.it
06/41614480 – 366/8967396
orari: lun/ven 09:00 – 18:00
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