Le patenti devono essere rinnovate ovvero confermate di validità. Per alcune, basta una visita medica per accertare la persistenza dei requisiti fisici, per altre - quelle professionali - sono previsti appositi esami per accertare la persistenza anche dei requisiti tecnici (conoscenze).
Le visite mediche vanno effettuate presso i medici autorizzati (ASL o presso autoscuole o enti convenzionati) e presso le CML - Commissioni Mediche Locali.
Il rinnovo non va confuso con la revisione della patente: il rinnovo è una prassi ordinaria, tutti devono rinnovare la patente dopo un certo numero di anni; la revisione invece è un provvedimento imposto dalle autorità quando si hanno dubbi sulla persistenza dei requisiti psicofisici o tecnici.
La data di scadenza della patente è riportata sul documento.
I tempi di rinnovo variano da patente a patente secondo la tabella seguente:
Durata di validità delle diverse categorie di patente di guida
Le patenti AM, A1, A2, A, B1, B, BE devono essere rinnovate
ogni 10 anni fino al compimento dei 50 anni
ogni 5 anni fino al compimento dei 70 anni
ogni 3 anni fino al compimento degli 80 anni
ogni 2 anni dopo il compimento degli 80 anni
Le corrispondenti patenti speciali AMS, A1S, A2S, AS, B1S, BS devono essere rinnovate sempre in Commissione medica locale, ogni 5 anni fino a 70 anni di età e successivamente seguono le scadenze regolari.
Le patenti C1, C1E, C, CE devono essere rinnovate
ogni 5 anni fino al compimento dei 65 anni
ogni 2 anni dopo il compimento dei 65 anni
Dopo i 65 anni la visita di conferma di validità deve essere effettuata in una Commissione medica locale.
Dopo i 65 anni e fino ai 68 anni per condurre con la patente CE autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico maggiore di 20 t occorre uno specifico attestato da conseguire ogni anno a seguito di una visita specialistica in Commissione medica locale.
Dopo i 68 anni non si possono più guidare questi veicoli
Le corrispondenti patenti speciali C1S, CS devono essere rinnovate sempre in Commissione medica locale e seguono le scadenze regolari.
Le patenti D1, D1E, D, DE devono essere rinnovate
ogni 5 anni fino al compimento dei 70 anni
ogni 3 anni fino al compimento degli 80 anni
ogni 2 anni dopo il compimento degli 80 anni
Dopo i 60 anni le patenti D1 o D consentono di guidare solo i veicoli previsti con la patente B, mentre le patenti D1E e DE abilitano alla guida solo dei veicoli per i quali è richiesta la patente BE.
Dopo i 60 anni e fino ai 68 anni per condurre con la patente D1, D1E, D e DE autobus, autocarri, autotreni, autosnodati e autoarticolati adibiti al trasporto di persone occorre uno specifico attestato da conseguire ogni anno a seguito di una visita specialistica in Commissione medica locale.
Dopo i 68 anni non si possono più guidare questi veicoli.
Dopo i 65 anni chi è in possesso di patente D o DE conseguita entro il 30/9/2004, che consente la guida dei veicoli abilitati, rispettivamente, dalla patente C e CE, per poter continuare a condurre questi mezzi deve rispettare le regole di rinnovo previste per le patenti C e CE.
Le corrispondenti patenti speciali D1S, DS devono essere rinnovate sempre in Commissione medica locale e seguono le scadenze regolari.
Chi ha la patente scaduta da oltre 5 anni e vuole rinnovarla deve sostenere un esame pratico per verificare la sussitenza di tutti i requisiti psicofisii e tecnici per guidare. Questo esame si chiama "esperimento di guida". Per esercitarsi, come "foglio rosa" vale la ricevuta di prenotazione dell'esame. Se il candidato non si presenta all'esame la patente viene sospesa a tempo indeterminato o fino ad esito positivo di un ulteriore esperimento di guida che il candidato dovrà richiedere (con l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 128 comma 2 in caso di circolazione). Se il candidato viene respinto all'esame: la patente viene revocata, con l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 116 comma 15 del Codice della Strada in caso di circolazione dopo la notifica del provvedimento.
Documenti necessari:
La fotocopia del codice fiscale; la fotocopia del documento d’identità del candidato, mentre l’originale dovrà essere mostrato in sede d’esame
Permesso di soggiorno se il candidato è un cittadino extracomunitario
Fotocopia della ricevuta della visita di idoneità psicofisica rilasciata da un medico abilitato, con data non anteriore a 3 mesi se la visita è effettuata da un medico monocratico, non anteriore a 6 mesi se è effettuata da una Commissione medica locale
Due fotografie in formato tessera
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